
Art. 1 – Costituzione e denominazione. È costituita l’Associazione Culturale “ConoscereGenova” ONLUS con sede nel Comune di Genova presso il domicilio del Presidente eletto.
L’Associazione ha come proprio segno distintivo l’immagine della Scalinata Canto degli Italiani di Genova Oregina, sovrastata dalla Lanterna simbolo della città, posta al centro di un ramo di alloro ed ulivo che si intersecano in un timone rossoblu con la scritta “Conoscere Genova”.
Questo emblema come tutti gli altri simboli che saranno via via adottati dall’Associazione nel corso della sua attività dovranno recare la dicitura ONLUS ben visibile.
Art. 2 – Scopi. L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. Essa si occupa della promozione e della valorizzazione delle cose di interesse storico artistico e della tutela e della valorizzazione dell’ambiente nella città di Genova nei suoi confini amministrativi esistenti alla data di costituzione dell’Associazione, promuovendo in pari tempo la cultura e l’arte del capoluogo ligure in favore dei soggetti più svantaggiati a prescindere dalla loro residenza anagrafica entro il Comune di Genova.
È fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi altra attività eccezion fatta per quelle direttamente connesse agli scopi sociali indicati al comma primo del presente articolo, ogni delibera relativa ad attività sociale deve riportare la connessione alle attività previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 3 – Patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: entrate delle quote associative, proventi derivanti dalle attività previste all’art. 2 del presente Statuto, beni acquistati o comunque pervenuti da privati ed enti, contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamente, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tutti gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 4 – Durata e scioglimento. L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dai 2/3 dei soci e non può operare nel corso di attività ufficiali.
Art. 5 – Soci. All’Associazione possono partecipare tutte le persone di ambo i sessi e di tutte le età nonché le associazioni e gli enti che, condividendo gli scopi sociali, ne facciano formale richiesta al consiglio direttivo e versino la quota associativa legittimamente deliberata dall’Assemblea dei Soci. I soci onorari, nominati ed ammessi per particolari meriti nei confronti della città di Genova, della sua cultura, e del suo patrimonio su proposta unanime del Consiglio Direttivo dall’Assemblea con una delibera a maggioranza assoluta degli iscritti, sono esentati dall’obbligo del pagamento della quota sociale. Sono equiparati ai socio onorari coloro ai quali l’Associazione conferisce un premio per i loro particolari meriti nei confronti di Genova e della sua cultura.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto attivo e passivo nell’Assemblea dei Soci. Tutti i soci hanno l’obbligo di una partecipazione costante alla vita dell’Associazione.
Non è contemplata in alcun modo la temporaneità della vita associativa.
Art. 6 – Quota associativa. La quota associativa, annualmente deliberata dall’Assemblea dei Soci, non è trasmissibile ne rivalutabile e non può essere ripetuta in caso di perdita della qualità di socio.
Art. 7 – Perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e decesso.
Il socio che voglia esercitare il recesso deve presentare formale richiesta al Consiglio Direttivo che accetterà la richiesta alla prima seduta utile ed ha facoltà di dare effettività al recesso dal termine dell’attività corrente del socio.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il socio, in seguito al mancato versamento della quota associativa annuale entro 4 mesi dalla scadenza o per gravi motivi connessi con la violazione degli obblighi scaturenti dal presente Statuto o da condanne penali riportate dal Socio. Avverso la deliberazione di esclusione il socio può presentare ricorso entro 30 giorni all’Assemblea dei Soci attraverso il Presidente. L’Assemblea si riunirà entro i 30 giorni successivi alla domanda per la deliberazione definitiva.
Art. 8 – Organi dell’Associazione. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 9 – Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano ed è composta da tutti i Soci che, in base alla legge italiana, abbiano compiuto la maggiore età. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
All’Assemblea ordinaria è demandata l’approvazione obbligatoria del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo di esercizio e le nomine del Presidente e del Consiglio Direttivo, che vengono effettuate in votazioni distinte.
All’Assemblea Straordinaria è demandata la riforma del presente Statuto e del Regolamento Interno, e l’eventuale delibera di scioglimento.
L’Assemblea è di regola convocata dal Consiglio Direttivo, ma può essere convocata da un decimo della base sociale, attraverso comunicazione scritta idonea a verificare il corretto ricevimento della stessa da parte dei singoli soci. La convocazione deve essere trasmessa almeno una settimana prima della riunione e deve contenere l’indicazione della data e del luogo dell’adunanza, nonché dell’ordine del giorno.
L’Assemblea in prima convocazione è valida qualora sia presente la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione è valida quale che sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea è presieduta da un Presidente d’Assemblea eletto di volta in volta, anche per acclamazione, dai soci presenti e coadiuvato da almeno un socio per la stesura del processo verbale.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa, le variazioni allo Statuto necessitano della maggioranza assoluta e la delibera di scioglimento della maggioranza dei 2/3.
Art. 10 – Limitazioni al diritto di voto in Assemblea. Il socio che intenda votare in Assemblea deve essere in regola con la quota associativa.
Art. 11 – Presidente. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea. Il suo mandato dura un anno ed è rinnovabile. Egli ha la piena rappresentanza esterna dell’Associazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi competenti. In caso di sua indisponibilità svolge i suoi compiti il Vicepresidente.
Art. 12 – Presidente Emerito – Al Presidente che abbia cessato le sue funzioni senza essere stato revocato dall’Assemblea compete il titolo di Presidente Emerito che gli conferisce il diritto di partecipare all’attività del Consiglio Direttivo svolgendo un ruolo consultivo e senza diritto di voto.
Art. 13 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri nominati dall’Assemblea. Esso resta in carica un anno, ed è convocato dal Presidente che lo presiede o da un terzo dei propri componenti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono avvenire in forma scritta idonea a verificare il ricevimento della convocazione da parte del singolo componente, trasmesse almeno due settimane prima della seduta e devono riportare data e luogo della riunione nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio ha il compito di deliberare l’accoglimento delle domande di iscrizione e di recesso, di prendere atto del decesso del socio, di assumere eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e di preparare e convocare l’Assemblea dei Soci. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, su istanza di un terzo dei propri componenti, sia chiamato a deliberare un provvedimento disciplinare nei confronti del Presidente, esso è presieduto dal Vicepresidente. Allo stesso modo è presieduto dal Vicepresidente quando sia chiamato a deliberare l’accettazione delle dimissioni del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è riunito validamente quando è presente almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 14 – Consiglieri. I Consiglieri membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea e restano in carica un anno. Il numero dei Consiglieri da eleggere deve essere fissato dall’Assemblea almeno una sessione prima rispetto all’Assemblea elettiva.
Art. 15 – Segretario. Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dall’Assemblea. Egli resta in carica per un anno, cura i verbali del Consiglio Direttivo, è responsabile dell’Archivio dell’Associazione e coadiuva il Presidente per le questioni burocratiche legate all’attività dell’Associazione ed al perseguimento degli scopi sociali.
Art. 16 – Tesoriere. Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dall’Assemblea. Egli resta in carica per un anno ed è responsabile della gestione contabile dell’Associazione che porta avanti in concerto col Presidente.
Art. 17 – Decadenza da Organi Associativi. Si può decadere da funzioni legate ad Organi Associativi per dimissioni o per revoca.
Le dimissioni devono essere presentate formalmente al Consiglio Direttivo attraverso il Segretario o, nel caso sia il Segretario a dimettersi, attraverso il Presidente. Esse hanno efficacia dal momento in cui, in seguito all’accettazione da parte del Consiglio, il Consiglio stesso abbia proceduto alla cooptazione di un sostituto.
La revoca, conseguente a comportamenti di particolare gravità è deliberata dall’Assemblea sentito l’interessato.
Le dimissioni accettate o la revoca del Presidente comportano ipso jure la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e l’Assemblea deve procedere a nuove elezioni entro il termine di 30 giorni. In attesa di nuova nomina l’Associazione è retta dal Vicepresidente.
Art. 18 – Forme alternative di deliberazione e partecipazione all’attività degli organi. L’Assemblea dei Soci che non sia chiamata a procedere al rinnovo delle cariche o allo scioglimento, può vedere la partecipazione dei soci anche a mezzo di video o audio conferenza.
Le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo diverse dal rinnovo delle cariche e dallo scioglimento possono essere assunte anche mediante raccolta firme per accelerare l’attività sociale laddove ritenuto utile e necessario dal Presidente. In tal caso le delibere si intendono assunte solamente una volta che sono state sottoscritte dalla metà più uno degli aventi diritto a prescindere dalle maggioranze richieste dal presente statuto.
Art. 19 – Controversie. Qualunque controversia tra gli Associati e l’Associazione e tra diversi organi dell’Associazione sarà risolta dal Collegio Arbitrale, Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire in forma scritta ed il Collegio deve deliberare entro trenta giorni dalla domanda.
Il Collegio Arbitrale è composto da tre soci: uno nominato dal ricorrente, uno nominato dal Consiglio Direttivo o dall’altro socio coinvolto, il terzo nominato di intesa tra i due.
Art. 20 – Bacheca sociale ed insegne. L’Associazione dispone di una bacheca sociale virtuale all’indirizzo web www.conosceregenovaonlus.org ove si pubblicano tutti gli atti ed i documenti legati all’attività dell’Associazione nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy a tutela dei soggetti che siano in tali atti e documenti ritratti o menzionati. Le insegne sociali sono la bandiera o il labaro sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci, il distintivo con lo stemma che il rappresentante dell’Associazione indossa per le manifestazioni ufficiali.
Chiunque abusi dell’Acronimo ONLUS e delle insegne sociali incorre in provvedimento espulsivo da parte dei competenti organi interni dell’Associazione. Provvedimenti più blandi possono essere assunti da detti organi nei confronti di coloro i quali, avendo l’obbligo di usare il logo o altri segni identificativi in altre circostanze, non lo facciano non consentendo la chiara individuazione dell’Associazione quale responsabile dell’atto.
Art. 21 – Anno sociale e delibere necessarie. L’Anno Sociale segue l’anno civile. Inizia il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno. Le nomine e l’approvazione definitiva del bilancio devono essere effettuate entro il mese di Aprile. Il Passaggio di Consegne tra gli organi uscenti e quelli eletti devono avvenire entro 14 giorni dalla data delle elezioni fatte salve particolari circostanze impedienti di cui deve essere data pronta comunicazione all’Assemblea. Del passaggio di consegne deve essere redatto processo verbale firmato da tutti i soggetti coinvolti.
Art. 22 – Rinvio. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa rinvio alle Leggi vigenti nello Stato Italiano.
Sarà registrato a breve
Lascia un commento